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R.D. 30/12/1923 n. 3267

Art. 17. I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono, su richiesta delle provincie, dei comuni o di altri enti e privati interessati, es- sere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. Per disposizione della competente amministrazione dello Stato possono es- sere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare. Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle amministrazioni interessate in seguito ad accordi col ministero dell'economia nazionale. Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al 1/a e 2/a comma del presente art. Sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo. Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio. Gli enti ed i privati di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra. Le disposizioni del presente art. Non si applicano ai casi considerati nel testo unico di leggi 16 maggio 1900 n. 401, sulle servitù militari.

Art. 18. La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'art. Precedente, sarà, caso per caso, dichiarata dal comitato forestale in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una commissione di membri del comitato, incaricata dei necessari accertamenti. Nei casi di vincolo per ragioni igieniche sovrà essere sentito anche il consiglio sanitario provinciale. Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.

Art. 19. La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o il provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17 comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco. Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante. Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.

Art. 20. Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo il comitato informerà l'amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni. Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'art. stesso. Entro 30 giorni dalle dette notificazioni, l'amministrazione forestale invierà al sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso. L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni 15, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.

Art. 21. Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo. Qualora manchi l'accordo tra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo degli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri inscritti nell'albo dei periti del tribunale. Lo stesso presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte. La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

Art. 22. Il collegio arbitrale, di cui all'art. precedente, nel determinare la misura del- l'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo. Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'art. 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.

Art. 23. In casi di urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'art. stesso, il comitato forestale, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto art., potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.

CAPO II. Disposizioni penali e di polizia.

Art. 24. Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le nor- me emanate dal comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nell'ammenda da l. 3 a l. 25 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a l. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal comitato entro il termine da questo stabilito.

Art. 25. In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'art. precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida del comitato, depositare presso la sezione di regia tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura del comitato di far eseguire direttamente i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione sull'ordinanza del presidente del comitato, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 26. Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2/a dell'art. Predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

Art. 27. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

Art. 28. Le infrazioni di cui agli articoli 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi. La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Art. 29. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali. Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 30. Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.

Art. 31. I delitti contro la proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili di ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni del comitato forestale e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.

Art. 32. Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso alla autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di polizia forestale, di cui al- l'art. 10.

Art. 33. Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del codice penale.

Art. 34. Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale.

Art. 35. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia stabilita la pena pecuniaria non eccedente nel massimo le l. 300, potranno es- sere conciliate davanti all'ispettore forestale capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa. Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato dalla metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28. Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quarti e per la terza volta l'intera pena.

Art. 36. La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'ispettore forestale capo del ripartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione. L'ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena. Detto termine non potrà superare i sessanta giorni. Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.

Art. 37. Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. 101 del codice penale, non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo. Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione. La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.

Art. 38. Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto a spesa di bollo e registro.

 

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